Art. 15.
(Affidamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa sino alla data del 6 maggio 2009.
      2. Successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.

 

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      3. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica, a una o più società che forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale accessibili liberamente e senza oneri agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica.
      4. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, è affidato mediante contratto di servizio regionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.
      5. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale e per le province autonome di Trento e di Bolzano è affidato mediante contratto di servizio regionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica, a una o più società che forniscono almeno un programma diffuso o trasmesso in tecnica digitale in ambito regionale accessibile liberamente e senza oneri agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio regionali per la definizione degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
      6. Le procedure di evidenza pubblica di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto delle norme comunitarie e della
 

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normativa nazionale o regionale vigente in materia di procedure dì aggiudicazione di contratti da parte di amministrazioni aggiudicatici e mirano a realizzare:

          a) i princìpi di parità di trattamento dei concorrenti, imparzialità, libera concorrenza, pubblicità e trasparenza;

          b) l'interesse della pubblica amministrazione e della collettività al conseguimento della prestazione che meglio realizzi i princìpi informativi del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 5, alle condizioni economicamente più favorevoli;

          c) l'interesse dei soggetti concorrenti a non essere discriminati e a partecipare in condizioni di parità alla procedura di gara.

      7. II Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con regolamento ulteriori norme recanti disciplina della procedura di affidamento di cui al presente articolo al fine di rendere effettiva l'osservanza dei princìpi stabiliti dal comma 6. Per le procedure di affidamento di cui ai commi 4 e 5 è fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare riconosciuta alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
      8. Le società incaricate del servizio pubblico generale radiotelevisivo lo svolgono sulla base del contratto di servizio stipulato con il Ministro delle comunicazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società presentano al Ministro delle comunicazioni una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
      9. I contratti di servizio nazionali e regionali si conformano ai princìpi stabiliti dagli articoli 2 e 4, tendono alla realizzazione dei princìpi generali in materia di informazione sanciti dall'articolo 5 e al

 

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perseguimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo di cui al medesimo articolo.
      10. I contratti di servizio nazionali e regionali sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica e sono rinnovati ogni tre anni.